Art. 3 · Composizione e nomina

Art. 3

Composizione e nomina

In vigore dal 19 mag 2006
Composizione e nomina 1.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli esperti con competenza nel settore interessato dal mandato del gruppo sulla base di: — proposte di associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti e del settore dei servizi finanziari, che hanno risposto a un invito alla manifestazione di interesse; — risposte a un invito alla manifestazione di interesse da parte di singoli provenienti dal mondo accademico. 2.   Il gruppo è composto da un massimo di 20 membri. 3.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri proposti da associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti e del settore dei servizi finanziari, sono nominati come rappresentanti delle parti interessate; — i membri provenienti dal mondo accademico sono nominati a titolo personale; — il mandato dei membri del gruppo ha inizio con la prima riunione del gruppo e termina con la pubblicazione della relazione, entro il 1o maggio 2007. I membri del gruppo restano in carica fino a quando vengono sostituiti o fino alla scadenza del mandato; — i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo, secondo o terzo trattino del presente paragrafo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato; — i nomi dei membri saranno pubblicati sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; — i membri nominati a titolo personale dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
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