Art. 2
Missione
In vigore dal 19 mag 2006
Missione
Il gruppo ha il compito di:
—
individuare gli ostacoli di carattere giuridico, regolamentare, amministrativo o di altra natura alla mobilità dei clienti in materia di conti bancari. In particolare il gruppo dovrebbe identificare gli ostacoli esistenti per aprire un conto bancario transfrontaliero nonché per cambiare banca sia all’interno di uno Stato membro che da uno Stato membro a un altro (ad esempio, spese di apertura, gestione e chiusura di un conto bancario, costi diretti legati al trasferimento di un conto da una banca all’altra, ecc.);
—
fornire consulenza alla Commissione su come ovviare agli ostacoli individuati;
—
esaminare l’opportunità di elaborare un conto bancario standard opzionale a livello europeo;
—
pubblicare una relazione contenente le risultanze dei lavori e il proprio parere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:355:oj#art-2