Art. 2 · Obiettivi

Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 17 mag 2006
Obiettivi Gli obiettivi dell’anno europeo sono i seguenti: a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione nonché sulla problematica delle discriminazioni multiple. L’anno europeo permetterà di informare i cittadini che tutti hanno diritto alla parità di trattamento, e ciò indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali. L'anno europeo dovrà consentire ai gruppi che rischiano discriminazioni di conoscere meglio i loro diritti e la legislazione europea esistente in materia di non discriminazione. b) Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale dei gruppi vittime di discriminazioni nonché una partecipazione equilibrata alla vita sociale di uomini e donne. L’anno europeo favorirà la riflessione e la discussione sulla necessità di una maggiore partecipazione di tali gruppi alla vita sociale e di un loro coinvolgimento nelle azioni volte a combattere le discriminazioni in tutti i settori e a tutti i livelli. c) Riconoscimento: favorire e valorizzare la diversità e la parità. L’anno europeo permetterà di sottolineare, evidenziando i benefici della diversità, il contributo positivo che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza e dall’origine etnica, dalla religione, dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali, possono dare alla società nel suo complesso. d) Rispetto: promuovere una società più solidale. L’anno europeo permetterà di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza, di favorire buone relazioni tra tutti i membri della società, in particolare tra i giovani, e di promuovere e diffondere i valori che sottendono la lotta contro le discriminazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:771(1):oj#art-2