Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mag 2006
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi: 1) cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale; 2) cessione di legname; 3) cessione di materiali di scarto e di rottami ferrosi, residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi; 4) fornitura di lavori di costruzione da parte di un subappaltatore a un appaltatore principale, a un altro subappaltatore o a un’impresa che esegue i propri lavori di costruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:388(1):oj#art-2