Art. 2
In vigore dal 15 mag 2006
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:
1)
cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale;
2)
cessione di legname;
3)
cessione di materiali di scarto e di rottami ferrosi, residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
4)
fornitura di lavori di costruzione da parte di un subappaltatore a un appaltatore principale, a un altro subappaltatore o a un’impresa che esegue i propri lavori di costruzione.
Storico versioni
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