Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mag 2006
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’ scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE per contrastare la frode o l’evasione dell’IVA attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.
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