Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mag 2006
Le disposizioni nazionali che impongono un valore limite obbligatorio per l'emissione di particelle pari a 5 mg per chilometro sui veicoli commerciali aventi un peso massimo ammissibile di 1 305 kg (veicoli N1, classe I) e sugli autoveicoli (veicoli M1) notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE sono respinte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:372:oj#art-1