Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 apr 2006
Un peschereccio cui sia stato assegnato un numero di giorni ai sensi dell’ non può trasferire a un altro peschereccio i giorni ad esso assegnati, tranne nel caso in cui: a) il peschereccio che ne beneficia faccia sempre uso di attrezzi di pesca con maglie di dimensione superiore a 120 mm; b) siano rispettate le condizioni di cui ai punti 14 e 15 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006.
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