Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 2006
Visti il punto 4.a.v e il punto 8.1, lettera h, dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006, ai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, della Danimarca e della Germania e recanti a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm, è concessa l’assegnazione di giorni di cui al punto 8.1, lettera h, e alla riga corrispondente della tabella I al punto 13 dell’allegato IIA.
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