Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 apr 2006
La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall’ del regolamento (CE) n. 1543/2000.
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