Art. 4
In vigore dal 22 apr 2006
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Romania con lettera n. 70832 del 22 settembre 2005, protocollata alla Commissione con il n. 29071.
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