Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 apr 2006
Le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati per i quali tale data è il 12 dicembre 2000, e in ogni caso a condizione che esse non siano state pagate dall’agenzia Sapard prima della data della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:298:oj#art-3