Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2006
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente: 1) all’agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dello Sviluppo rurale, 43 Ştirbei Vodă, Sector 1, Bucarest, per l’attuazione della misura 1.2 «Miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore», della misura 3.2 «Costituzione di associazioni di produttori», della misura 3.3 «Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell’ambiente e alla cura dello spazio naturale» e della misura 3.5 «Silvicoltura», quali definite nel programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione C(2000) 3742 def. della Commissione, del 12 dicembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2006) 1194 del 11 aprile 2006; 2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, 44 Mircea Vodă Bulevard, Bucarest, per quanto riguarda i compiti finanziari da svolgere nell’ambito dell’attuazione del programma Sapard per le misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 per la Romania.
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