Art. 1
In vigore dal 22 apr 2006
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 da parte della Romania, viene fatta deroga al requisito dell’approvazione ex ante da parte della Commissione, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:298:oj#art-1