Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 19 apr 2006
Funzionamento 1.   Il direttore generale della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza nomina il presidente del gruppo. Il gruppo trasmette alla Commissione i suoi pareri e le sue relazioni. Il contenuto di tali relazioni e pareri non vincola la Commissione né nessun’altra istituzione dell’UE. La Commissione può fissare un termine entro il quale i pareri o le relazioni devono essere presentati. Se un parere o una relazione sono adottati all'unanimità dal gruppo, questo elabora conclusioni comuni che sono allegate al verbale della riunione. Se il gruppo non perviene ad un consenso unanime su un parere o su una relazione, informa la Commissione delle opinioni divergenti espresse al suo interno. 2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; essi sono sciolti non appena eseguito il mandato. Le relazioni compilate da questi sottogruppi devono essere approvate dal gruppo e, se non viene raggiunto un consenso unanime, si applicano le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente. 3.   Qualora utile e/o necessario, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi altri esperti od osservatori che abbiano una competenza specifica su un argomento iscritto all’ordine del giorno. 4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi devono essere considerate riservate e possono essere divulgate solo se la Commissione lo indica espressamente. Al termine del mandato, ogni membro del gruppo e/o dei sottogruppi resta vincolato dalle norme sulla riservatezza. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare funzionari della Commissione eventualmente interessati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello standard della Commissione. 7.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo che non abbia carattere riservato. I documenti presentati dal gruppo sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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