Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 apr 2006
1.   La Commissione istituisce un gruppo consultivo di esperti denominato «gruppo di esperti in materia di radicalizzazione violenta» (di seguito «gruppo»). 2.   Il gruppo è composto da persone qualificate aventi le competenze necessarie per esaminare questioni relative alla radicalizzazione violenta e al terrorismo.
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