Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 apr 2006
La decisione 2006/274/CE è modificata come segue: Nell’ viene aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata in una zona di sorveglianza ad un’azienda designata in cui non si trova nessun suino e situata nella medesima zona di sorveglianza, purché: — tale spostamento abbia luogo conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE; — gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo nell’azienda dalla quale i suini vengono spostati. Le autorità tedesche registrano gli spostamenti di cui sopra e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.».
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