Art. 5
Trattamento delle domande di riutilizzo
In vigore dal 7 apr 2006
Trattamento delle domande di riutilizzo
1. Al fine di limitare la necessità di presentare singole domande di riutilizzo, i servizi della Commissione indicano, ove appropriato, se i documenti sono riutilizzabili (ad esempio per mezzo di un’avvertenza generale riportata nelle pagine web).
2. Le domande di riutilizzo di un documento sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni autorizzano il riutilizzo del documento oggetto della domanda e, ove necessario, ne forniscono una copia oppure comunicano con una risposta scritta il rifiuto totale o parziale della domanda, precisandone i motivi.
3. In casi eccezionali, ad esempio qualora una domanda riguardi un documento particolarmente lungo o un elevato numero di documenti, oppure qualora sia necessario tradurre la domanda, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prolungato di 15 giorni lavorativi, sempre che il richiedente ne sia informato in anticipo e che le ragioni del prolungamento siano indicate chiaramente.
4. In caso di rifiuto, il servizio della Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni informano il richiedente del suo diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 230 e 195 del trattato CE, oppure agli articoli 146 e 107 D del trattato Euratom.
5. Quando un rifiuto è basato sull’, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione, la risposta al richiedente contiene inoltre un riferimento alla persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale la Commissione ha ottenuto il materiale pertinente, se noto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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