Art. 4 · Principio generale

Art. 4

Principio generale

In vigore dal 7 apr 2006
Principio generale Nei limiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, tutti i documenti sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni definite in seguito. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica.
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