Art. 11 · Applicazione

Art. 11

Applicazione

In vigore dal 7 apr 2006
Applicazione Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento interno della Commissione, il potere di prendere decisioni a nome della Commissione riguardo alle domande di riutilizzo di documenti è delegato ai direttori generali e ai capi servizio. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le procedure relative ai documenti dei quali sono responsabili rispettino le prescrizioni della presente direttiva. A tal fine, nominano un funzionario incaricato di valutare le richieste di riutilizzo di documenti e di coordinare la risposta della direzione generale o del servizio.
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