Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 apr 2006
La Germania provvede affinché: 1) nelle aree di cui all’allegato I le zone a rischio siano definite dalle autorità competenti e affinché almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o che richiedano l’ingresso negli spazi destinati ai suini e i veicoli impiegati per il trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso gli allevamenti di suini situati nelle aree di cui all'allegato I siano limitati a dette aree e non vengano condivisi con altre zone della Comunità, se non dopo un’accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, nonché dopo un’assenza di ogni contatto con i suini o gli allevamenti di suini da almeno tre giorni; 2) nelle aree indicate nell’allegato I vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all’allegato II; 3) misure preventive di controllo della malattia vengano applicate, ove necessario, in conformità dell’, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; 4) si organizzi un’adeguata campagna d’informazione destinata agli allevatori di suini.
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