Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 apr 2006
La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla: a) direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; b) direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Sperma conforme alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; c) decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania».
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