Art. 4
In vigore dal 6 apr 2006
La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:
a)
direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:
«Animali conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;
b)
direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:
«Sperma conforme alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;
c)
decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:
«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:274:oj#art-4