Art. 2
In vigore dal 28 mar 2006
1. Per quanto riguarda i sistemi di cui all'allegato B della STI e le questioni classificate come «Punti in sospeso» nell'allegato G della STI, le condizioni da rispettare per verificare l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE sono le norme tecniche in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.
2. Ciascuno Stato membro notifica gli elementi che seguono agli altri Stati membri e alla Commissione entro sei mesi della notifica della presente decisione:
a)
l'elenco delle norme tecniche applicabili citate al paragrafo 1 dei «Punti in sospeso» di cui all'allegato G della STI;
b)
la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all'applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c)
gli organismi designati per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità e di verifica.
Storico versioni
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