Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 mar 2006
La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini o entrati in un’azienda in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
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