Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mar 2006
1.   In deroga all’, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii) di tale articolo, ottenuti da volatili cacciati prima del 1o agosto 2005. 2.   I certificati veterinari e i documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’, lettera b), punti i), ii) e iii), recano la dicitura seguente, adeguata a seconda della specie di cui trattasi: «Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica /alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (1) ottenute/o/a/i da volatili cacciati prima del 1o agosto 2005. (1)  Cancellare la voce non pertinente.» " 3.   In deroga all’, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica, purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE. 4.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, e a tale certificato è aggiunta la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione». 5.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente formulazione al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE: «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione».
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