Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 2006
1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio di Israele di: — pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all', terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, e uova da cova di tali specie, — carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, — carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di tali specie, — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie, — uova destinate al consumo umano, — trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 dal primo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006. 3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi: «Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (1) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell', paragrafo 2, della decisione 2006/227/CE della Commissione (*1). (1)  Cancellare la voce non pertinente." (*1)   GU L 81 del 18.3.2006, pag. 35.» " 4.   In deroga al paragrafo 1, terzo trattino, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:227(1):oj#art-1