Art. 3 · Composizione — Nomina

Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 15 mar 2006
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Fatte salve le norme vigenti in materia di rimborsi per le spese di riunione, i rappresentanti degli Stati membri possono essere accompagnati da colleghi esperti nelle questioni oggetto di discussione. I rappresentanti sono funzionari di alto livello che si occupano delle questioni legate alla società dell’informazione a livello nazionale e sono in grado di garantire l’adeguato coordinamento tra le autorità pubbliche nazionali coinvolte nei vari settori oggetto della strategia i2010. 2.   La Commissione può autorizzare la partecipazione di osservatori provenienti dai paesi del SEE e da quelli candidati all’adesione. Tali osservatori sono nominati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri, i paesi del SEE e i paesi candidati all’adesione notificano alla Commissione i nomi e i recapiti delle persone designate, nonché ogni successiva modifica. 4.   L’elenco dei rappresentanti nominati è pubblicato sul sito Internet di i2010 (www.europa.eu.int/i2010). L’elenco dei rappresentanti è aggiornato dalla direzione generale della Società dell’informazione e dei media ogni volta che gli Stati membri notificano delle modifiche.
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