Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 mar 2006
La Germania adotta le misure necessarie affinché, una volta corretto il disavanzo eccessivo, il risanamento finanziario finalizzato al conseguimento dell’obiettivo a medio termine di un bilancio in pareggio in termini strutturali sia proseguito tramite la riduzione del disavanzo strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL all’anno.
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