Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mar 2006
1.   La Germania presenta alla Commissione, entro il 14 luglio 2006, una relazione che descriva le misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La Commissione valuterà tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo. 2.   Entro il 1o ottobre 2006, il 1o aprile 2007, il 1o ottobre 2007 e il 1o aprile 2008 la Germania presenta alla Commissione relazioni supplementari in cui esamina i progressi compiuti ai fini dell’attuazione della presente decisione.
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