Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2006
1.   La Germania pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2007. 2.   Nel 2006 e nel 2007 la Germania assicura un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, di almeno un punto percentuale.
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