Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2006
L', paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente: «9.   La KPMG Alpen-Treuhand GmbH e la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori esterni della Österreichische Nationalbank (ÖNB) per l'esercizio finanziario 2006. La Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH sono accettate congiuntamente quali revisori supplenti della ÖNB per l'esercizio finanziario 2006. Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni che termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.»
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