Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 mar 2006
1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto concesso illegalmente di cui all'. 2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché consentano l’esecuzione immediata della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto concesso illegalmente è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero effettivo. 3.   Gli interessi da recuperare di cui al paragrafo 2 sono calcolati in base agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9). 4.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania invita formalmente i beneficiari designati all' a rimborsare gli aiuti ottenuti illegalmente e incompatibili con il trattato, compresi gli interessi dovuti.
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