Art. 2
In vigore dal 7 mar 2006
La presente decisione si applica a decorrere dal 17 marzo 2006.
Qualora la modifica apportata dalla presente decisione comporti l’esclusione di determinati prodotti di alcuni paesi dall’allegato della decisione 2004/432/CE, essa non si applica alle partite contenenti tali prodotti se l’operatore che li importa nella Comunità può dimostrare che erano state spedite verso la Comunità dal paese in questione prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:208:oj#art-2