Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mar 2006
1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Germania un aiuto finanziario destinato al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [ex Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)] di Berlino per l’individuazione di residui in talune sostanze. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Germania per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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