Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 28 feb 2006
Composizione — Nomina
1. La Commissione affida al segretario generale il compito di nominare i membri del gruppo sulla base dei candidati proposti dagli Stati membri.
2. Il gruppo è composto da uno oppure, in via eccezionale (2), due membri per Stato membro. Il segretario generale della Commissione può nominare, su proposta degli Stati membri, supplenti che sostituiscano automaticamente i membri in caso di assenza o impedimento.
3. Si applicano le seguenti disposizioni:
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i membri sono alti funzionari con esperienza nel settore interessato che rappresentino un’amministrazione pubblica,
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i membri sono nominati per un anno e il loro mandato è rinnovabile. Restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino al termine del mandato,
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i membri che non sono più in grado di contribuire in modo efficace alle deliberazioni del gruppo, che rassegnano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo e secondo trattino del presente paragrafo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato,
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i nomi dei membri designati sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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