Art. 6 · Copertura del suolo

Art. 6

Copertura del suolo

In vigore dal 28 feb 2006
Copertura del suolo Almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente nell’allevamento di bovini interessato deve essere destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative oppure alla bieticoltura e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati. Gli allevatori che beneficiano di una deroga provvedono affinché: a) le colture di avvicendamento prative non siano arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile, al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali; b) i terreni adibiti a prato in via temporanea siano arati in primavera; c) la rotazione delle colture non comprenda leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico; il divieto non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all’orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.
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