Art. 5
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
In vigore dal 28 feb 2006
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
1. Negli allevamenti di bovini il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno e proveniente dagli animali stessi non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. L’apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno. Il quantitativo totale annuale applicato di azoto da fertilizzanti non deve superare 280 kg per ettaro.
3. Ciascun allevamento redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto per ogni anno civile e deve essere disponibile nell’allevamento entro il 1o marzo.
Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:
a)
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
b)
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’allevamento;
c)
rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi;
d)
fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo;
e)
quantitativo e tipo dell’effluente consegnato al di fuori del terreno aziendale;
f)
applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (particelle aziendali uniformi per coltura e tipo di terreno);
g)
applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ciascun allevamento tiene un resoconto delle attività di fertilizzazione e presenta alle competenti autorità i dati relativi ad ogni anno civile.
5. L’allevamento che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il resoconto delle attività di fertilizzazione possano essere oggetto di controlli.
6. L’allevamento che beneficia di una deroga individuale effettua analisi periodiche (almeno una volta ogni quattro anni) del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ciascuna zona uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno.
7. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della coltivazione di erba.
8. È vietato applicare fertilizzanti a terreni situati entro 30 m da un lago.
Storico versioni
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