Art. 4 · Disposizioni per i movimenti e l’invio di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

Art. 4

Disposizioni per i movimenti e l’invio di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

In vigore dal 24 feb 2006
Disposizioni per i movimenti e l’invio di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno 1.   L’autorità competente assicura che i volatili da cortile vaccinati possano essere spostati solo dalla loro azienda verso: a) altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione, oppure b) altre aziende in cui vengono tenuti solo volatili vaccinati, oppure c) altre aziende che attuano una completa separazione tra volatili vaccinanti e non vaccinati, oppure d) un macello, per essere immediatamente macellati, situati all’interno della Francia. 2.   I volatili da cortile vivi vaccinati nonché le uova da cova e i pulcini di un giorno di detti volatili non possono essere spediti al di fuori della Francia. 3.   I volatili da cortile vivi, le uova da cova e i pulcini di un giorno originari di aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione o delle aziende di cui all’, lettere a), b) e c) non possono essere spediti al di fuori della Francia.
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