Art. 3 · Disposizioni per i movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

Art. 3

Disposizioni per i movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

In vigore dal 24 feb 2006
Disposizioni per i movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne Le disposizioni relative ai movimenti di volatili da cortile vivi e uova da cova provenienti e/o originari di aziende in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva, nonché ai movimenti di pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne ottenuti da volatili vaccinati a norma del piano di vaccinazione preventiva soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 della presente decisione.
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