Art. 5 · Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di galline ovaiole biologiche vive e di galline ovaiole allevate all’aperto vive

Art. 5

Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di galline ovaiole biologiche vive e di galline ovaiole allevate all’aperto vive

In vigore dal 24 feb 2006
Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di galline ovaiole biologiche vive e di galline ovaiole allevate all’aperto vive Le autorità competenti garantiscono che le galline ovaiole biologiche e le galline ovaiole allevate all’aperto, vive, vaccinate possono solo essere oggetto di movimenti verso altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione o verso un macello per la macellazione immediata all’interno dei Paesi Bassi e che non possano uscire dal territorio dei Paesi Bassi.
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