Art. 3
Prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo, uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
In vigore dal 24 feb 2006
Prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo, uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
Le prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo proveniente e/o originario di aziende nelle quali viene eseguita la vaccinazione preventiva e ai movimenti di uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame derivati da pollame vaccinato nell’ambito del «programma di vaccinazione preventiva» si applicano in conformità degli articoli da 4 a 11 della presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:147(1):oj#art-3