Art. 11 · Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

Art. 11

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

In vigore dal 24 feb 2006
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto I Paesi Bassi assicurano che nelle aziende in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva tutti i mezzi impiegati per trasportare pollame vivo, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne di pollame e mangime vengono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:147(1):oj#art-11