Art. 1 · Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Art. 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 24 feb 2006
Oggetto, campo di applicazione e definizioni 1.   La presente decisione istituisce misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato e di taluni prodotti da esso derivati. 2.   Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE, si applicano le seguenti definizioni: a) «pollame da cortile» ovvero polli, anatre, tacchini e oche tenuti dai proprietari: i) per il loro uso o consumo personale; oppure ii) come animali da compagnia. b) «galline ovaiole biologiche» e «galline ovaiole allevate all’aperto», ovvero galline ovaiole secondo la definizione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole e della direttiva 2002/4/CE della Commissione (4) del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio aventi accesso al libero pascolo.
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