Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 feb 2006
I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi autorizzati o navi congelatrici registrate, enumerate all’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:199:oj#art-4