Art. 3
In vigore dal 22 feb 2006
1. Ciascun lotto è accompagnato da un certificato sanitario originale numerato, conforme al modello che figura nell’allegato I e comporta una sola pagina debitamente compilata, firmata e datata.
2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si svolgono i controlli.
3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell’FDA o dell’NMFS-NOAA nonché il timbro ufficiale di questo organismo in un colore diverso da quello delle altre citazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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