Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 feb 2006
1.   Sono vietate le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale). 2.   In deroga al paragrafo 1, cani e gatti possono essere importati se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione; b) gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah; e c) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a cani e gatti in transito, purché essi rimangano entro il perimetro di un aeroporto internazionale.
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