Art. 5 · Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

Art. 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004

In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001, da realizzarsi ad opera della Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 731 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 000 EUR. 3.   In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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