Art. 2
Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.
Storico versioni
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