Art. 1
Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
In vigore dal 17 feb 2006
Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004
1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 della decisione n. 882/2004/CEE, da eseguirsi ad opera del «Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo)», di Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 360 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall’ del regolamento (CE) n. 156/2004, un importo di 140 000 EUR è riservato al progetto finalizzato alla produzione di materiali di riferimento per il rilevamento di saxitossina e simili, acido okadaico e simili, azaspiracid, pectenotossine, palytossina, spirolidi e yessotossina; tale importo è versato direttamente al laboratorio di riferimento di Vigo per il monitoraggio delle biotossine marine alle seguenti condizioni:
a)
presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative all'andamento del progetto;
b)
presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2006;
c)
presentazione entro il 31 marzo 2007 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
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