Art. 6 · Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

Art. 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

In vigore dal 17 feb 2006
Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno 1.   In deroga all', paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e alto pollame e selvaggina da penna di allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza. 2.   In deroga all', paragrafo 2, lettera a) o all', paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di: a) pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall'autorità competente e sito al di fuori della zona; b) pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto i) che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2005/94/CE e purché il pollame resti nell'azienda di destinazione per 21 giorni; c) pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio; d) pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame e selvaggina da penna di allevamento dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio; e) volatili da compagnia di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dello Stato membro interessato in cui non si tenga pollame, se l'invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all', terzo comma, della direttiva 92/65/CEE; f) volatili di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell' della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.
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