Art. 5 · Durata delle misure

Art. 5

Durata delle misure

In vigore dal 17 feb 2006
Durata delle misure Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli sono abolite. Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data in cui è stato isolato un virus dell'influenza aviaria H5 in un caso clinico negli uccelli selvatici.
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